STATUTO
Comitato di gestione
Ambito Territoriale di Caccia Novara 2 - Sesia
Art. 1
Denominazione, durata e sede
1. L’Ambito
Territoriale di Caccia, promosso e costituito ai sensi della Legge 11 febbraio
1992 n.157 e della Legge regionale 4 settembre 1996 n.70 nella forma del
comitato per la gestione faunistica, ambientale e venatoria del territorio
agro-silvo-pastorale assume la denominazione di
“A.T.C. Novara 2 - Sesia”.
2. La
durata dll’A.T.C. è a tempo indeterminato.
3. L’A.T.C.
ha sede in Ghemme, Via Roma n.21.
Art. 2
Riconoscimento giuridico
1. Il
Comitato dell’A.T.C. dovrà, al fine di acquistare la personalità giuridica,
richiedere il riconoscimento mediante domanda rivolta al Presidente della
Giunta Regionale.
Art. 3
Finalità dell’A.T.C.
1. L’A.T.C.
ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio
agro-silvo-pastorale compreso nell’ambito territoriale “A.T.C. Novara 2 -
Sesia” in relazione all’attività di carattere venatorio, promuovendo ed
organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della
consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli
habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la
partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei
diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed
agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento
cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio
dell’A.T.C..
2. A
tal fine l’A.T.C. potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di
cui al precedente comma dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalla
Legge 11 febbraio 1992, n.157, e dalla Legge regionale 4 Settembre 1996, n.70
Art. 4
Organi dell’A.T.C.
1. Sono organi
dell’A.T.C.:
- il Presidente;
- il Comitato di gestione;
- il Consiglio esecutivo, se
nominato.
Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente
rappresenta l’A.T.C. di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il
Presidente è eletto dal Comitato di gestione tra i suoi componenti nella prima
seduta di insediamento.
3. L’elezione
del Presidente avviene in forma palese con la partecipazione di almeno i due
terzi dei componenti del Comitato di gestione dalla seconda convocazione in poi
è sufficiente la partecipazione della metà più uno dei componenti. Risulta
eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti
espressi. In caso di mancato raggiungimento della prevista maggioranza si
procederà ad un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che
abbiano riportato la maggioranza dei voti all’esito della prima votazione.
4. Il
Comitato di gestione elegge con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti
commi 2
e 3 il Vice Presidente, il quale sostituisce il
Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni, decadenza
o decesso del Presidente il Vice Presidente, convoca entro quindici giorni il
Comitato di gestione per l’elezione del nuovo Presidente.
5. Il
Presidente ed il Vice Presidente durano normalmente in carica quanto il
Comitato di gestione.
6. Non
possono essere nominati Presidente o Vice Presidente e se nominati decadono dal
loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Il
Presidente ed il Vice Presidente, anche disgiuntamente, sono revocabili dal
Comitato di gestione in qualunque tempo con le modalità, la partecipazione e la
maggioranza assoluta di cui al precedente comma 3. In tal caso ed
immediatamente il Comitato di gestione deve provvedere all’elezione del nuovo
Presidente e/o Vice Presidente.
Art.6
Il Comitato di gestione
1. Il
Comitato di gestione è nominato dalla Provincia secondo le modalità attuative
del disposto dell’art.18 comma 4, della
Legge regionale 4 settembre 1996, n.70.
2. Il
Comitato di gestione dura in carica quattro anni.
3. Il
Comitato di gestione viene rinnovato alla scadenza dall’Ente delegato con le
modalità indicate dalle norme attuative delle direttive della Legge 11 febbraio
1992, n. 157 e della Legge regionale 4
settembre 1996, n.70, vigenti.
4. Il
Comitato di gestione uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.
Art. 7
Funzionamento del Comitato di gestione
1. Il
Comitato di gestione si intende validamente costituito con la nomina effettuata
dall’Ente delegato.
2. Le
riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento
dal Vice Presidente, nonché su richiesta formulata da un terzo dei componenti
il Comitato di Gestione.
3. L’avviso
di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima a mezzo lettera
raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata o fax, deve contenere
l’indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione nonché l’ordine del
giorno.
4. Le
riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua
assenza ed impedimento, dal Vice Presidente e si intendono validamente
costituite con
la presenza
di almeno un terzo dei suoi componenti, fatti salvi i casi di cui ai successivi
commi 6 e 7.
5. Il
Comitato di gestione in sede di convocazione ordinaria approva il bilancio
preventivo ed il rendiconto tecnico e finanziario, nomina e revoca il
Segretario ed eventuali Commissioni utili allo svolgimento dell’attività
dell’A.T.C. con facoltà di determinare un rimborso spese; nomina e revoca i
componenti del Consiglio esecutivo e determina l’eventuale rimborso spese;
delibera sulla responsabilità degli amministratori; delibera sugli altri
oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza
dallo statuto.
6.
Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell’arco di
un anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e
finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio economico e comunque, a fronte di motivate giustificazione, non
oltre il 30 giugno di ogni anno.
In tali occasioni la
riunione del Comitato di gestione si intende validamente costituita con la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto
favorevole della maggioranza assoluta di votanti.
In caso di parità, il
voto del Presidente determinerà la prevalenza.
7. Il
Comitato di gestione in sede di convocazione straordinaria delibera
l’approvazione e le modificazioni dello statuto da sottoporre all’approvazione
della Giunta Regionale nelle forme indicate dagli artt. 14 e 12 c.c. con il voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti e delibera altresì sulla nomina e sulla revoca del
Presidente e del Vice Presidente con le maggioranze e le modalità previste
dall’art.5 comma 3.
8. In
sede di convocazione ordinaria il Comitato di gestione delibera con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto
del Presidente determinerà la prevalenza.
9. Le
riunioni del Comitato di gestione sono riservate ai suoi componenti convocati con le modalità di cui all’art.7,
comma 3, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto
favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.
9.bis Alle riunioni del Comitato di Gestione
sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto,
un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato
di gestione, che abbia rappresentatività nell’ATC.
10. Fatte
salve le condizioni ostative, di incompatibilità e di decadenza previste dalla
legge e dalle norme attuative di regolamento, i componenti del Comitato di
gestione decadono dalla carica ove siano assenti ingiustificati a tre riunioni
nell’arco di un anno o, in ogni caso, consecutive.
E’ compito del
Presidente comunicare alla Provincia l’intervenuta causa di decadenza, recesso
ed esclusione così come il decesso del componente il Comitato entro dieci
giorni dal suo accadimento.
11. L’esclusione
del componente il Comitato di gestione è ammessa solo per giusta causa. Il
recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata da inviare al
Presidente.
12. Al
verificarsi di una delle cause di recesso, esclusione o decadenza nei confronti
di uno dei componenti del Comitato di gestione, entro giorni 15 il Presidente
provvederà a darne comunicazione all’Ente delegato che provvederà alla sua
sostituzione.
13. Ai
componenti del Comitato di gestione può competere un rimborso delle spese di
trasporto sostenute dai componenti del Comitato di gestione per compiti di
Istituto, autorizzate dal Comitato stesso, che devono essere documentate. In
caso di utilizzo dell’automezzo proprio il rimborso non può superare quello
previsto dalle tabelle ACI.
14. Le
deliberazioni del Comitato di gestione contrarie alla legge o allo statuto
possono essere annullate su istanza di qualunque componente del Comitato di
gestione dell’A.T.C. o del pubblico ministero con le modalità di cui all’art.23
c.c..
L’esecuzione delle
deliberazioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o agli atti di
indirizzo e programmazione della Regione può essere sospesa anche dalla Giunta
Regionale.
ART. 8
Compiti del Comitato di gestione
1. Il
Comitato di gestione esercita tutti i poteri in ordine alla gestione della
caccia programmata che le disposizioni statali, regionali e provinciali nonché
il presente statuto non devolvono ad altri organi.
2. In particolare il Comitato di gestione,
in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale e
provinciale, svolge i seguenti compiti:
a) predispone lo statuto dell’A.T.C. e lo
approva con le maggioranze di cui all’art.
7 comma 7;
b) predispone, nel limite massimo di un anno dal
suo insediamento, il piano di utilizzazione del territorio venabile per il
biennio successivo, corredandolo con i programmi di immissione e di
riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna
selvatica;
c) promuove ed organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica ove
previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il
coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le
proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati, di cui all’art. 44,
comma 1, lettera F della L.R. 70/96 ed al
cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici
di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna e
alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all’approvazione della Giunta
Regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi
regionali in materia;
d) promuove ed organizza
gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione
cartografica degli stessi;
e) determina per ogni
annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere, prevedendo
eventuali limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio
per forme di caccia specifiche;
f) svolge gli incombenti
relativi alle procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e dai
provvedimenti regionali;
g) esercita la facoltà
di ammettere un numero di cacciatori superiori a quello fissato dalla normativa
regionale, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 8 dell’art.14 della
Legge 11.02.1992 n. 157 ed alla legge regionale 4 settembre 1996 n. 70.
h) esprime, ai sensi del
comma 5 del citato art. 14, le proprie determinazioni in ordine all’eventuale
accesso all’A.T.C. di cacciatori già ammessi in altro A.T.C., sulla base delle
norme regionali;
i) avanzano proposte sul
piano faunistico-venatorio regionale, e relative agli altri strumenti di
pianificazione provinciali previsti dal comma
7 dell’art. 10 della legge 157/92;
l) predispone il
programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o ai
conduttori di fondi rustici per i seguenti obiettivi, previsti al comma 11 dell’art.
14 della legge 157/92:
- la
ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
- le
coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli,
soprat-
tutto
nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. CEE n. 1094/88
del
Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;
- il
ripristino di zone umide e di fossati;
- la
differenziazione delle colture;
- la
coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selva-
tica;
- la
tutele dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- la
collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della difesa preventiva
delle
coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli ani-
mali
in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento del
la
fauna selvatica;
m) provvede, ai sensi dell’art. 14
comma 14 della legge 157/92, all’erogazione di
eventuali contributi integrativi a quelli primari erogati dall’Ente delegato di
cui all’art. 26 della legge 157/92, per
i risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica cacciabile e dall’esercizio dell’attività venatoria, in base alle
disponibilità del proprio bilancio con stanziamenti definiti anno per anno in
sede di bilancio preventivo ed alle eventuali risorse finanziarie trasferite
dalla Regione, nonché all’erogazione di contributi per interventi volti alla
prevenzione dei danni medesimi e previamente concordati in sede di bilancio;
n) può proporre alla
Giunta regionale la sospensione della caccia anche solo temporanea e per aree
e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio;
o) può stabilire una
ripartizione interna del territorio dell’A.T.C. individuando, ai fini di una
migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica. La
individuazione di tali aree e gli eventuali regolamenti gestionali devono
essere proposti alla Giunta regionale per l’approvazione;
p) può gestire zone di
ripopolamento e cattura, oasi, zone di addestramento e allenamento cani,
aziende per la produzione della fauna selvatica e centri pubblici di
riproduzione della stessa che si trovino ricompresi nel territorio dell’A.T.C.,
nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali e provinciali;
q) può assumere
iniziative, anche di gestione, in aziende per la produzione della fauna
selvatica;
r) assume e licenzia
personale da inquadrare con riferimento al C.C.N.L. vigente in materia di
agricoltura;
s) avanza ai competenti
organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica,
venatoria ed ambientale che riguardino il territorio dell’A.T.C.;
t) promuove ed organizza
iniziative culturali, di studio e ricerca, anche collaborando con enti pubblici
e privati;
u) predispone ed approva
con le maggioranze di cui all’art.
7 comma 8 il Regolamento
per il prelievo venatorio dell’A.T.C.;
v) può introdurre una
graduazione sulla quota di sottoscrizione conferita dai cacciatori sulla base
di abbattimento selezionati ed individuati nel regolamento di cui al precedente
punto u.
ART. 9
Il Consiglio esecutivo
1. Il
Comitato di Gestione formato da 10 o 20 componenti può eleggere nel suo seno un
Consiglio esecutivo composto da 6 componenti, due in rappresentanza delle
organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni
venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e
uno in rappresentanza degli enti locali. Nei Comitati di gestione formati da 30
componenti il Consiglio esecutivo è composto da 10 componenti, tre in
rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, tre in
rappresentanza delle associazioni venatorie, due in rappresentanza delle
associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza degli enti
locali.
Il Presidente ed il
Vice Presidente fanno parte di diritto del Consiglio esecutivo e sono compresi
tra i componenti come sopra indicati.
2. I
componenti del Consiglio esecutivo vengono separatamente scelti e proposti dai
rappresentanti di ciascuna categoria in seno al Comitato di gestione. Durano in
carica quanto il Comitato di gestione ed esercitano i compiti dallo stesso
delegati.
3. Il
Comitato di gestione ratifica la nomina del Consiglio esecutivo prendendo atto
delle indicazioni effettuate dalle singole categorie. Per il caso in cui taluna
indicazione manchi o non avvenga nei tempi richiesti dal Comitato di gestione,
con la maggioranza di cui all’art. 7,
comma 8, il Comitato di gestione
potrà ratificare la nomina di un Consiglio esecutivo composto dai soli membri
delle categorie che avranno fornito l’indicazione dovuta.
4. Il
Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all’art. 7
comma 8 all’ordinaria amministrazione dell’A.T.C., fermo il rispetto dei
parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di gestione.
5. Il
Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice
Presidente in sua assenza o impedimento o su richiesta di un terzo dei suoi
membri con le modalità ed i termini di cui all’art. 7, comma 3.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente e delle stesse verrà steso il verbale sottoscritto
dagli intervenuti. Alle riunioni del
consiglio esecutivo possono partecipare gli osservatori incaricati dalla Giunta
Regionale e di cui all’art. 7 comma 9, i quali devono essere convocati con le
modalità di cui al presente comma.
6. Il
Consiglio esecutivo delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei
componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti.
ART. 10
Gestione finanziaria
1. Le
entrate dell’A.T.C. sono costituite dalle seguenti sottoscrizioni:
a) quote di
sottoscrizione conferite annualmente dai singoli cacciatori ammessi
all’esercizio dell’attività venatoria nel territorio dell’A.T.C., previste
dall’art. 19 comma 3 della Legge regionale
4 settembre 1996, n. 70;
b) quota di
sottoscrizione applicate dall’A.T.C. ed approvate dalla Giunta regionale,
finalizzate ai piani di abbattimento selettivo degli ungulati;
c) quote di
sottoscrizione demandate alla determinazione statutaria dell’A.T.C. ed
approvate dalla Giunta Regionale, in relazione alla valutazione qualitativa del
soggetto abbattuto;
d) contributi della
Regione e della Provincia, anche su progetti finalizzati al raggiungimento di
obiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato
di gestione;
e) contributi della
Regione destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle
produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio;
f) eventuali contributi
di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il
Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 novembre
di ogni anno il bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo. Il
Comitato di gestione provvede alla sua approvazione entro il successivo 30
dicembre nei modi di cui all’art.
7, comma 5. Tale bilancio deve essere trasmesso in
copia alla Regione entro giorni 20 dalla sua approvazione.
3. L’esercizio
finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
4. Tutte
le entrate e tutte le spese sono iscritte nel bilancio dell’A.T.C.
5. Le
entrate sono iscritte a bilancio separatamente, secondo la loro natura e
provenienza. Le entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati
sono evidenziate distintamente per ciascun progetto.
6. Le
spese sono classificate per categorie, evidenziando la loro destinazione. In
particolare, debbono comunque essere indicate:
a) le
spese per l’acquisto di beni durevoli;
b) le spese per il
personale;
c) le spese di gestione
e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali, utenza di servizi, uso
e manutenzione di automezzi e altri strumenti tecnici, etc.);
d) le spese per
l’allevamento e l’immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo ed il
prelievo della stessa;
e) le spese per il
miglioramento ambientale;
f) le spese per la
vigilanza;
g) le spese per la
prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria;
h) le spese per
l’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni;
i) le spese per la
predisposizione e l’attuazione di progetti finalizzati;
l) altre spese.
7. Il
Comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità di bilancio.
8. Il
bilancio deve essere previsto a pareggio. Nel caso in cui il conto consuntivo
presenti un disavanzo per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute
nel corso dell’esercizio, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo
dovrà prevederne l’integrale ripianamento, anche attraverso all’aumento delle
quote di sottoscrizione di cui all’art. 10,
comma 1, lett. b
e c.
9. L’inosservanza
delle regole di tenuta del bilancio comporterà l’azione di responsabilità
contro gli amministratori deliberata dal Comitato di gestione ai sensi
dell’art. 22 c.c. e degli artt.
2393 e ss. c.c. in quanto
applicabili.
La deliberazione
dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli
amministratori contro cui è proposta, purchè sia assunta con il voto favorevole
della maggioranza del Comitato di gestione, esclusa la facoltà di rinunzia o
transazione in relazione all’azione di responsabilità.
ART. 11
Rendiconto tecnico e finanziario
1. Il
Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 marzo di
ogni anno il rendiconto tecnico e finanziario relativo all’esercizio precedente
ed il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione nei modi e nei tempi
di cui all’art. 7, commi
5 e 6.
2. Il
rendiconto deve comprendere il conto economico ed il conto patrimoniale.
3. Allo
stesso devono essere allegati una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi e progetti dell’A.T.C..
4. Per
i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte
della Regione o della Provincia, i predetti documenti debbono fornire specifica
indicazione circa l’utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti.
5. Il
rendiconto corredato dai relativi allegati deve esser trasmesso in copia alla
Regione entro il 30 aprile di ogni anno o nel maggior termine di cui
all’art. 7, comma
6.
6. I
dati riferiti ai piani di prelievo effettuati con i relativi risultati devono
essere trasmessi alla Giunta Regionale entro 30 giorni dal termine ultimo dei
prelievi.
ART. 12
Estinzione - Scioglimento
1. Per
il caso in cui i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non
sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi il
Presidente del Comitato di gestione deve comunicare l’intervenuta situazione
alla Giunta Regionale cui sono demandati il provvedimento di estinzione e
l’eventuale devoluzione dei fondi residui, entro giorni 30 dall’accertamento
della situazione stessa.
2. Non
è ammesso lo scioglimento volontario del comitato.
3. Non
è ammessa la trasformazione del comitato né la trasformazione delle finalità
dello stesso.
ART. 13
Norme di rinvio
1. Per
tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di
legge ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico italiano.
Ghemme, 5/12/2018